Traccia assegnata al corso in preparazione per il prossimo concorso in magistratura 2019 sul tema dell’usucapione. Diritto amministrativo.

Usucapione della p.a. e del privato. Corso di preparazione concorso in magistratura.

L’occupazione acquisitiva della p.a.

La vicenda dell’occupazione acquisitiva parte dalla necessità di qualificare quelle situazioni nelle quali la p.a, pur essendo titolare del potere autoritativo di espropriare mediante legittimo provvedimento, di fatto occupa il terreno senza emanazione di alcun provvedimento.

All’alba dell’evoluzione giurisprudenziale secondo la quale i limiti per il giudice ordinario derivanti dall’art. 4 dell’ALL. E del 1865 sono relativi ad atti illegittimi ma non in carenza di potere, al privato veniva riconosciuta la possibilità di agire nei confronti della p.a con azione possessoria; ma la p.a., in corso di tale giudizio, si premurava di emanare il decreto di espropriazione, facendo in tal modo decadere la possibilità di prosecuzione del giudizio possessorio, che il giudice al più convertiva in giudizio sull’indennizzo, che, come è noto, non copre il valore commerciale del bene né corrisponde al risarcimento del danno.

Per ovviare a tale incresciosa situazione per il privato, le S.S.U.U. della Cassazione nel 1982 “inventarono” l’istituto della accessione invertita a favore della p.a.. Il ragionamento su cui si fonda il giudice delle leggi parte dalla considerazione che quando è la p.a. a compiere i comportamenti descritti all’art. 934, l’interesse pubblico inverte l’acquisto a favore della p.a. che acquista in tal modo a titolo originario, rendendo inutile il decreto di espropriazione. Il comportamento, per quanto acquisitivo, è anche un illecito per cui il privato è legittimato a chiedere alla p.a il risarcimento dell’integrale valore del bene.

Ovviamente tale fattispecie rileva solo nel caso in cui astrattamente la p.a. avesse il potere di emanare provvedimento espropriativo in quanto esistesse la dichiarazione di pubblica utilità; in assenza di essa l’occupazione sarebbe stata classificabile come usurpativa permanendo per il privato la facoltà di agire con azione possessoria contro la p.a. per ottenere la restituzione del bene.

L’istituto della accessione invertita fu oggetto di numerose procedure di infrazione da parte degli organi dell’allora comunità europea ma nel frattempo intervennero le sentenze della Consulta relative alla legittimità costituzionale della legge 205 del 2000 che, di fatto, prevedeva un larvato cambiamento sul riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. disponendo una serie di materie affidate alla giurisdizione esclusiva del g.a..

La Consulta, ribadendo che il giudice dei comportamenti è sempre il g.o., operò una distinzione tra meri comportamenti e comportamenti in qualche modo legati ad una funzione pubblica in quanto fosse previsto un potere provvedimentale in capo alla p.a.; in quest’ultimo caso la giurisdizione sarebbe spettata al g.a..

Tale concezione influenzò il legislatore che emanò il T.U. sull’espropriazione in quanto all’art. 43 venne data la possibilità alla p.a. occupante di fatto di emettere  un provvedimento chiamato di acquisizione con il quale sanava retroattivamente l’occupazione illegittima acquistando il bene e proponendo al privato una somma a titolo di risarcimento del danno; al privato toccato da tale provvedimento, restava la possibilità di adire il g.a. chiedendo la restituzione del bene e il giudice decideva in base alla consistenza dell’interesse pubblico.

Anche questa modulazione della vicenda subì forti critiche dagli organi europei in quanto contrastante in maniera stridente con i principi della CEDU. La Corte Costituzionale nel 2010 dichiarò l’articolo in commento illegittimo per eccesso di delega.

All’indomani di tale pronuncia il legislatore provvide a sostituirlo con l’art. 42 bis che prevede la possibilità per la p.a. di emanare un provvedimento di acquisizione del bene occupato al patrimonio indisponibile dello stato, non retroattivo e con corresponsione di indennizzo a favore del privato.

Anche tale soluzione non appare conforme ai principi CEDU e comunque ad un sia pur elementare principio di diritto in quanto sembra assurdo consentire ad un soggetto pubblico dotato di poteri autoritativi, di sanare un comportamento banditesco.

Avv. Luca Sansone

Tema sull’usucapione della p.a. e quella del privato su beni privati

In particolare la competenza in caso di eccezione di usucapione e di domanda riconvenzionale di usucapione.

Schema

  • Nozione di usucapione, modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali caratterizzato dal possesso ininterrotto ventennale iniziato in modo non violento e non clandestino.
  • L’usucapione della p.a., si configurerebbe nel caso di espropriazione illegittima seguita dal possesso ventennale del bene da parte della p.a.; è preferibile la tesi che la ritiene inammissibile in quanto in tal modo il possesso inizierebbe in modo violenta vista la illegittimità del provvedimento espropriativo nonché in quanto in tal modo si reintrodurrebbe l’occupazione acquisitiva contrastante con i principi della CEDU.
  • Tesi minoritaria che la ritiene ammissibile, se così non fosse bisognerebbe ritenere la perpetuità della azione di restituzione in capo al privato in deroga ai principi che stanno alla base dell’istituto dell’usucapione.
  • Dies a quo dal quale decorre il possesso ad usucapionem per la p.a., occorrendo sempre a norma dell’articolo 1141 una interversio possessionis, essa ricorre rispettivamente, in caso provvedimento di occupazione di urgenza non seguito nel termine dallo stesso previsto per l’emanazione del decreto di espropriazione alla scadenza del detto termine, dal momento dell’annullamento del decreto di espropriazione, da quello della mera occupazione se manca ogni provvedimento.
  • Usucapione del privato, si configurerebbe su bene a lui espropriato legittimamente dalla p.a. e da lui posseduto per venti anni, si ritiene inammissibile in quanto dopo il decreto di esproprio il privato avrebbe la mera detenzione e non il possesso, occorrerebbe da parte sua un atto di interversio possessionis che sussisterebbe nel caso di annullamento del decreto di espropriazione innanzi al g.a.
  • Eccezione e domanda riconvenzionale di usucapione, possono avvenire in un giudizio in cui innanzi al g.a., competente in quanto titolare di una giurisdizione esclusiva in campo di espropriazione; nel primo caso, visto l’art. 8 del c.p.a. che prevede la possibilità per il g.a. di conoscere le questioni preliminari necessarie per decidere il giudizio di sua competenza, la competenza spetta allo stesso g.a., la cui decisione sul punto avrà efficacia solo endoprocessuale, nel secondo, esorbitando la questione dalle proprie competenze e avendo la sua decisione efficacia esterna, dovrà rimettere la questione al giudice competente, ossia al g.o.

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