Parere motivato di diritto penale per l’esame di avvocato sul tema dell’analogia in bonam partem e il reato di diffamazione a mezzo stampa.

L’analogia in bonam partem. Corso di preparazione esame avvocato.

Tizio sindaco del comune di Rimini, in un’intervista rilasciata ad un quotidiano locale, ha commentato il comportamento del capo dell’opposizione consiliare con frasi ingiuriose nei confronti dell’onore personale del soggetto e su querela presentata dall’offeso, viene indagato per il reato di diffamazione. Dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi al caso, nei panni del legale dal quale si reca Tizio, si rediga parere motivato sul caso.

Indice degli argomenti da trattare:

  • Il reato di diffamazione a mezzo stampa
  • l’analogia in bonam partem
  • parere motivato

La diffamazione a mezzo stampa.

La diffamazione è figura di reato inserita nei delitti contro la persona e specificamente contro l’onore, bene quest’ultimo di indubbia rilevanza costituzionale e quindi legittimamente tutelabile dal diritto penale.

L’onore può essere considerato in una doppia accezione, quella soggettiva, quale sentimento della propria dignità morale che un individuo attribuisce a se stesso e quella oggettiva, come riflesso della stima ed opinione che gli altri hanno di una persona e quindi come patrimonio morale dell’altrui considerazione.

Da questa visione, che è quella del legislatore del 1930, discendono le due principali fattispecie delittuose del capo in esame: l’ingiuria che tutela il primo dei due aspetti e la diffamazione il secondo.

Quest’ultima figura, che è il reato che ci interessa ai fini della soluzione del nostro caso, viene considerato con un tasso più alto di disvalore, tanto vero che la pena base è più pesante rispetto a quella dell’ingiuria: ciò perché, ad avviso del legislatore, la reputazione ha un valore superiore alla sofferenza psicologica provocata dall’offesa diretta.

Trattasi di reato a forma libera nei contenuti delle affermazioni che per essere considerate diffamanti devono toccare uno degli aspetti essenziali delle qualità morali attribuite ad ogni essere umano in un dato contesto storico e sociale.

Il reato si perfeziona nel momento in cui l’affermazione viene recepita da almeno due soggetti e ciò si arguisce dalla lettera della norma che recita “ comunicando con più persone”.

Ciò comporta dei problemi nello stabilire il tempus e il locus commissi delicti in alcune tipologie di diffamazione, essenzialmente quelle commesse mediante i mezzi di comunicazione di massa, giornali, radio, televisione e oggi rete telematica proprio perchè non è dato sapere dove e quando, alla stregua di quanto sopra detto, si sia perfezionato il reato.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, ossia il dolo, si discute, come del resto accade per il delitto di ingiuria, se sia necessario il riscontro dell’animus iniurandi o se il tenore oggettivamente offensivo delle parole sia sufficiente per il suo riscontro.

La diffamazione a mezzo stampa si caratterizza per la particolare forza lesiva visto il gran numero di persone che potenzialmente possono venire a conoscenza delle affermazioni diffamanti con grave danno per la reputazione del soggetto passivo del reato: ciò nonostante, il legislatore non ha pensato ad un inasprimento della pena e l’ha prevista come autonoma fattispecie all’art. 596 bis al solo fine di applicare per relationem alla figura gli istituti di cui all’art. 596, anche al direttore del giornale e all’editore nel caso di stampa non periodica.

Il delitto di diffamazione trova un limite giustificativo nella scriminante dell’esercizio del diritto in questo caso rappresentato dal diritto di manifestazione del proprio pensiero di ascendenza costituzionale regolato dall’art. 21 della Costituzione.

Come spesso accade in caso di contrasto tra norma penale e norma che permette l’esercizio del diritto, tranne che nei casi in cui una delle due non sia conforme alla Costituzione (come nel caso del delitto di sciopero dichiarato incostituzionale dalla Consulta), occorre trovare un bilanciamento tra norma permissiva e divieto.

La giurisprudenza ha tracciato un decalogo che, se rispettato, rende “lecita” la diffamazione a mezzo stampa (o di altro mezzo di comunicazione di massa): l’interesse pubblico della notizia, la veridicità della stessa, la continenza nel modo di espressione; in mancanza di una sola di queste caratteristiche il fatto è penalmente rilevante.

L’analogia in bonam partem.

Per analogia si intende quel procedimento ermeneutico tramite il quale si copre una lacuna normativa dell’ordinamento applicando ad essa la disciplina vigente per un caso simile regolato a condizione che tra i due ricorra la eadem ratio.

Figura molto vicina a quella della interpretazione estensiva dalla quale in teoria si distingue per il momento creativo carente nella prima.

L’articolo 14 delle disposizioni di attuazione della legge vieta tale interpretazione in diritto penale in omaggio al principio di tassatività che altrimenti ne risulterebbe violato nonché al principio garantista della certezza del diritto, assolutamente necessario in questa branca vista la sua delicatezza.

Si discute se tale divieto sia applicabile anche alle norme penali di favore: l’opinione nettamente prevalente ritiene di no proprio perché viene a cadere la ratio del divieto che vuole evitare un risultato iper punitivo.

Su tale principio si è dato vita alla figura delle scriminanti tacite o non codificate che trovano la loro base tecnica in una interpretazione analogica di quelle esistenti.

Ciò detto è necessario, prima di applicare l’interpretazione analogica di una qualunque norma penale di favore, accertarsi che essa non sia eccezionale in quanto il divieto di analogia sussiste, e ne è facile comprenderne il motivo anche nei confronti di tale categoria di norme.

Per le scriminati il problema è facilmente superato dalla teoria tripartita che ponendo l’antigiuridicità al di fuori del fatto tipico come collante tra diritto penale e il resto dell’ordinamento, classifica le stesse quali espressioni di principi generali.

Parere motivato sulla analogia in bonam partem. Esame Avvocato.

Nel nostro caso ci troviamo di fronte ad una diffamazione a mezzo stampa nella quale, se sussistesse il reato, ne risponderebbe anche il giornalista che l’ha pubblicato oltre che eventualmente il direttore in caso di omesso controllo. Ma ciò che ci riguarda è la posizione del sindaco autore materiale della diffamazione.

E’ fuori di dubbio che le sue affermazioni soddisfino in pieno la fattispecie di cui all’art. 596 non sussistendo alcuno dei limiti relativi al diritto di manifestazione del pensiero.

L’unico modo per salvare la sua posizione sarebbe quella di interpretare analogicamente la norma di cui al I comma dell’art. 68 della Costituzione che non ascrive alcuna responsabilità al parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni.

Detto che il concetto di esercizio delle funzioni per un politico prescinde dal luogo istituzionale e dall’espressione formale in atti dell’ufficio, vi è da chiedersi se tale fattispecie, che indubbiamente fonda un diritto e va collocata, quindi, nella scriminante dell’esercizio del diritto ai fini penali, non possa essere considerata eccezionale proprio in virtù della importanza costituzionalmente sacra della funzione esercitata dal parlamentare che esercita uno dei poteri essenziali dello stato e quindi, insuscettibile di una interpretazione analogica.

Mancando il presupposto dell’eadem ratio tra posizione di parlamentare e quella di sindaco, non esiste alcuna possibilità di salvezza per il sindaco e l’unica strategia difensiva idonea a limitare i danni è quella di chiedere di accedere al rito del patteggiamento.

Avv. Luca Sansone

Referenti normativi

  • Articolo 594 codice penale
  • Articolo 595 codice penale
  • Articolo 596 codice penale
  • Articolo 596 bis codice penale
  • Articolo 57 codice penale
  • Articolo 58 codice penale

Scegli il corso giuridico che fa per te!