 |
Traccia di Diritto Penale dell'esame
per abilitazione
alla professione forense del dicembre 2001
*
* *
Tizio
e Caio entrambi allievi nella disciplina del "karate",
il primo in qualità di cintura nera ed il secondo di
cintura bianca, si impegnano in un incontro di allenamento
ad esito del quale Caio riporta lesioni personali dichiarate
guaribili in un tempo superiore a cinquanta giorni. L'incontro
si era svolto secondo le regole dello sport praticato senza
tuttavia l'utilizzazione di mezzi di protezione imposti per
le competizioni agonistiche di tale tipo. Tizio, nel timore
di subire conseguenze in sede penale, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessa una trattazione
della problematica relativa alle cause di giustificazione
non codificate ed in particolare di quella configurabile nell'esercizio
di un 'attività sportiva, rediga parere motivato, soffermandosi
sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie
proposta.
----------------
La collocazione dogmatica delle scriminanti - Prima
di affrontare la tematica centrale proposta dalla traccia,
è necessario, sia pur brevemente, soffermarsi sulla
natura giuridica delle cause di giustificazione. Esse ineriscono
alla categoria dell'antigiuridicità che secondo la
concezione bipartita del reato farebbe parte dell'elemento
della tipicità, insieme all'azione e alla tematica
del nesso eziologico tra essa e l'evento in senso naturalistico,
secondo la concezione tripartita si collocherebbe come elemento
autonomo, al centro tra la tipicità e la colpevolezza.
A prescindere da tale aspetto dogmatico e senza tacere che
attualmente sembra preferirsi la seconda impostazione alla
prima, è evidente che per antigiuridicità si
intende un giudizio di valore su una fattispecie in relazione
ad un ordinamento giuridico; a tutta prima potrebbe apparire
una sorta di duplicazione inutile in quanto se il fatto corrisponde
in tutti gli elementi a quello vietato da una norma la sua
contrarietà all'ordinamento sembra essere "in
re ipsa"; è necessario per la piena comprensione
della categoria dell'antigiuridicità, riflettere sul
fatto che in ogni ordinamento esistono settori di materie
più o meno separati tra loro, diritto penale, civile,
amministrativo, che sono essi stessi sottosistemi con proprie
logiche; ora che un episodio di vita sia conforme ad un illecito
civile, penale, amministrativo, rappresenta solo un primo
sintomo di contrarietà a quell'ordinamento in quanto
è necessario stabilire che non esista un'altra norma
relativa ad altro settore che sia in contrasto con il divieto.
Siccome l'antigiuridicità non può mai essere
relativa ad una sola branca, ecco che quel primo indizio,
rappresentato dalla conformità del fatto ad una fattispecie
di settore, viene relazionato all'intero ordinamento affinchè
sia confermata o risolta in senso negativo per la presenza
e prevalenza di un'altra norma che facoltizza quel fatto.
Le cause di giustificazione sono quindi espressione di principi
generali dell'ordinamento che rendono lecito un fatto che
in loro assenza è illecito, in quanto esprimono la
funzione di risolvere antinomie tra due norme di cui l'una
vieta un comportamento e l'altra lo consente o addirittura
lo esige pena la commissione di un illecito: è lecito
uccidere il proprio aggressore, usare violenza da parte della
forza pubblica per evitare la commissione di un reato, offendere
per esercitare il diritto di cronaca. Il tutto, ovviamente,
in precisi limiti valicati i quali si incorre nell'eccesso.
A ben vedere il nostro codice non facilita nella sua stesura
l'inquadramento dogmatico della figura che con tale nome non
presenta neanche referenti normativi: infatti, dopo aver dedicato
quattro articoli alla descrizione delle cause di giustificazione
comuni all'interno del primo capo del titolo terzo "del
reato consumato e tentato", subito in seguito agli istituti
che escludono uno degli elementi della tipicità (suitas
la forza maggiore e il costringimento fisico, dolo l'errore
sul fatto e su norma extra penale, nesso di causalità
o colpa a seconda delle dottrine il caso fortuito, offensività
il reato impossibile), quasi ad avvalorare la concezione bipartita
che le ritiene elementi negativi del fatto tipico, segue una
disciplina generale dell'eccesso colposo e all'art. 59, dedicato
all'imputazione delle circostanze, all'ultimo comma è
dettata la disciplina relativa alla rilevanza del "putativo".
Pur senza addentrarsi nell'esame di tale disorganica redazionale
della disciplina, l'aspetto più preoccupante da un
punto di vista pratico sta nel fatto che l'ultimo dato normativo
citato fa riferimento letterale alle circostanze che escludono
la punibilità, nomen che ha un significato ben diverso
e più ampio del concetto di causa di giustificazione
o scriminante che dir si voglia; siccome nella parte speciale
del codice si incontrano altre fattispecie relative a singoli
reati o categorie di reati che alla loro presenza escludono
la punibilità dello o dello stesso/i, diventa di fondamentale
importanza pratica stabilire, vista la poca attendibilità
terminologica del dato normativo, in quali casi sia rinvenibile
la presenza di cause di giustificazione e in quali di altre
figure che incidono esclusivamente sulla punibilità
e non sulla antigiuridicità. Una volta raggiunto questo
risultato, a volte tutt'altro che semplice (basti pensare
alla reazione ad atto arbitrario di pubblico ufficiale in
relazione ad alcuni reati contro la p.a.), rimane da stabilire
se la disciplina del putativo prevista all'ultimo comma dell'articolo
59, sia applicabile solo alle cause di giustificazione o anche
alle cause di non punibilità diverse da esse. Anche
su tale punto non è facile prendere una posizione che
abbia il suffragio di dati normativi, anzi l'unico a disposizione,
quello relativo all'art. in commento, sembrerebbe, data la
dizione, volersi riferire a tutte le figure che escludono
la punibilità e non solo alle scriminanti. Anche da
un punto di vista logico per la verità non sembra vi
siano ragioni per negare, ad esempio, a chi per errore sia
convinto che l'imputato sia uno stretto parente, di valersi
della disciplina del putativo in relazione alla non punibilità
della sua falsa testimonianza da lui consumata in quel processo
penale. Ma la stessa logica sembra non attagliarsi al caso
di ritrattazione che esclude la punibilità della falsa
testimonianza. Allora, pur non negando una certa istintività
alla tesi, è preferibile innanzi tutto ritagliare il
campo alle cause che escludono la punibilità cronologicamente
concomitanti o quasi coeva all'effettuazione del reato; tra
queste oltre alle scriminanti che elidono ogni disvalore della
fattispecie, anche alle cause di esclusione della punibilità
che si fondano su una inesigibilità di un comportamento
diverso sembra attagliarsi l'applicazione dell'art. 59 ultimo
comma.
Ammissibilità
delle scriminanti tacite - Come detto, il nostro ordinamento
penale tipizza agli articoli dal 50 al 54 del codice penale
le cause di giustificazione. La dottrina si è sempre
posta il problema se esse debbano considerarsi un numero chiuso
o meno, vale a dire se fosse in qualche modo ammissibile la
categoria delle scriminanti tacite o non codificate. E' palese
che la strada per rispondere positivamente a questo interrogativo
non può che essere quella dell'interpretazione analogica.
Occorrerebbe cogliere la ratio delle singole scriminanti esistenti
e, in presenza di una eadem ratio, applicarle a casi diversi
da quelli previsti. Per far ciò occorre preliminarmente
stabilire con certezza che le cause di giustificazione non
rientrino tra quei casi in cui l'interpretazione analogica
è vietata. La maggior parte della dottrina giunge alla
soluzione positiva tramite due affermazioni: le cause di giustificazione
non sono norme penali perché non sono fattispecie incriminatrici,
quindi non cadono sotto il divieto di analogia previsto all'articolo
14 delle disposizioni d'attuazione; le cause di giustificazione,
proprio perché espressive di principi generali, non
possono neanche considerarsi norme eccezionali e anche sotto
tale ottica nulla osta ad una loro interpretazione analogica.
Per quanto proferite con consenso vicino all'unanimità,
queste due affermazioni lasciano non poche perplessità:
in quanto alla prima si potrebbe ribattere che, delimitando
l'ambito del penalmente lecito, sia pur "ab esterno",
le scriminanti scrivono in negativo il precetto penale e ciò
è tanto vero che esse vengono computate a favore dell'autore
del fatto anche se assenti per il solo fatto che egli se ne
sia rappresentato la presenza; tale logica è più
facilmente sostenibile ove si acceda alla concezione bipartita
del reato, ma non è incompatibile, nonostante voci
in contrario pur seguendo quella tripartita; in relazione
alla seconda in quanto potrebbe al contrario sostenersi che,
pur nella frammentarietà del diritto penale, i precetti
relativi alle singole fattispecie criminose siano regole ordinarie
laddove l'eccezione è rappresentata proprio dal fatto
che un episodio di vita che normalmente è reato, non
lo è per la presenza di una scriminante. Ma a parte
queste considerazioni, ammesso, come sostiene la grande maggioranza
della dottrina, che esistano le scriminanti tacite, sembra
problematico, come ha intelligentemente sostenuto qualche
autore, ritagliare per esse un ambito che contenga una valenza
pratica, perché, a ben vedere, con quelle tipizzate
si riescono a coprire, se ben interpretate, tutte le ipotesi
per le quali esse sono invocate. Probabilmente la ragione
di alcune apodittiche affermazioni sta in una scarsa attenzione
su quale comportamento penalmente rilevante e non altrimenti
giustificabile, richiederebbe il ricorso alla creazione di
una scriminante non codificata.
Ipotesi
concrete di scriminanti tacite - L'attività medico
chirurgica è ritenuta coperta da una scriminante tacita;
ma, come sopra accennato, occorre chiedersi prima di accettare
acriticamente questa tesi quali sarebbero i reati altrimenti
perpetrati dal personale medico e paramedico? Si possono immaginare
fattispecie svariate, dalle percosse relative all'episodio
di una semplice iniezione, fino alle lesioni provocate da
un intervento chirurgico. Ora non si vede per quale motivo
questi reati non possano essere giustificati dalla scriminante
del consenso dell'avente diritto; innegabilmente sono riscontrabili
tutti i requisiti per l'applicazione di questa norma; è
ovvio che lesioni o morte provocata da negligenza o imperizia
del medico non potrebbero essere scriminate né dalla
fattispecie di cui all'articolo 50 né da qualsivoglia
scriminante tacita. Se il paziente viene trasportato in stato
di incoscienza al nosocomio, l'attività del medico
viene coperta dall'adempimento al dovere, sempre per i reati
descritti e nei limiti precisati. Altra fattispecie nella
quale si è invocato il ricorso alle scriminanti tacite
è quella della legittima difesa anticipata. Essa è
stata invocata per consentire pur nella non imminenza del
pericolo a chi abbia ragione di temere un attacco di anticipare
la sua reazione; in particolare si è fatto riferimento
al caso di una donna sequestrata al fine di essere stuprata
la quale pur non nell'imminenza della violenza reagisca ferendo
o ammazzando il suo ipotetico ed eventuale stupratore. Questa
situazione, se ben si interpreta la disciplina della legittima
difesa, vi rientra in tutte le sue componenti in quanto l'attualità
del pericolo è ampiamente riscontrabile nella situazione
minacciata, anche se l'atto non si presenta come imminente.
Recentemente si è fatto ricorso alle scriminanti tacite
in relazione ad alcuni comportamenti di coazione perpetrati
in certe comunità per tossicodipendenti; anche in questo
caso si può invocare il consenso dell'avente diritto
se il ricovero è stato volontario e l'adempimento al
dovere se si tratta di ricoveri coattivi per ordine dell'autorità
pubblica nell'ambito dei poteri di cui è dotato il
prefetto, con l'ovvia avvertenza che gli eventuali abusi concretizzano
ipotesi di eccesso colposo.
L'attività
sportiva - Ci si riferisce a diverse ipotesi che possono
contenere rilevanza penalistica; innanzi tutto occorre distinguere
tra sport in cui vi è contatto fisico tra gli agonisti
(calcio, basket, rugby) e altri nei quali il contatto è
per così dire mediato da un mezzo, (automobilismo,
ciclismo) o da un animale (ippica), sport in se pericolosi
a prescindere dai comportamenti degli avversari (corse automobilistiche),
sport che consistono nel picchiare l'avversario (lotta, pugilato);
inoltre bisogna distinguere tra pratiche professionistiche
e dilettantismo, tra responsabilità degli agonisti
e degli organizzatori o, per i dilettanti, dei gestori di
impianti. Solo analizzando ciascuna di queste categorie e
per ciascuna di esse le possibili problematiche, è
lecito pervenire a delle conclusioni. Per ciò che concerne
gli sports di contatto, essi costituiscono indubbiamente delle
attività rischiose che l'ordinamento consente in virtù
degli enormi benefici psicofisici che da essi conseguono a
chi li pratica e, in relazione al professionismo, per lo spettacolo
che producono. Tali attività sono regolate da una disciplina
che, recepita dal diritto penale, non è altro se non
la norma cautelare che dovrebbe salvaguardare, come in ogni
attività rischiosa, dalla concretizzazione dei pericoli,
tenendo presente che l'intervento duro nel calcio o il sorpreso
spericolato nell'automobilismo non hanno come fine di colpire
l'avversario ma, rispettivamente, di carpirgli il pallone
e di superarlo. Per cui si può affermare che tali attività,
proprio in quanto consentite e non tese alla altrui offesa,
non abbiano bisogno di alcuna scriminante nella stessa maniera
come non ne ha bisogno, ad esempio, la circolazione stradale.
Per tanto gli eventi che potrebbero avere rilevanza penale
devono essere sindacati in relazione alle ordinarie fattispecie:
se alcuna negligenza è riscontrabile nella condotta
dell'agonista (vale a dire se ha seguito le regole cautelari
della disciplina) non si è in presenza ab origine di
alcuna fattispecie penale, viceversa se il fatto è
dovuto a negligenza, ossia al mancato rispetto di una regola
del gioco, non si vede perché esso dovrebbe essere
giustificato; se poi fosse riscontrabile nell'atleta che compie
un intervento negligente la previsione del rischio con sua
accettazione, la figura delittuosa perpetrata gli deve essere
imputata a titolo di dolo eventuale e se addirittura c'è
stata la volontà di colpire l'avversario, a titolo
di dolo diretto. Per quanto riguarda la responsabilità
degli organizzatori o di gestori di impianti (campi di calcio,
piste di go-cart) essi rispondono della buona tenuta di essi
e si può ipotizzare a loro carico una responsabilità
penale per omissione impropria se quest'ultima sia stata causa
di un evento delittuoso. Anche gli allenatori o istruttori
possono essere considerati alla stregua di garanti in quanto
hanno potere di controllo su fonte di pericolo, quale va considerata
l'attività sportiva e ciò in misura maggiore
allorchè si tratti di attività non professionistica
o giovanile. Il discorso è diverso in relazione agli
sport che consistono nel picchiare l'avversario: qui già
nell'attività fisiologica si perpetra sia nella componente
oggettiva che in quella soggettiva quantomeno il delitto di
percosse; ma almeno per ciò che concerne le gare professionistiche,
è ipotizzabile un dolo di lesioni anche gravi se non
di omicidio, almeno nella categoria del dolo eventuale, tanto
che in un passato non troppo lontano alcuni ordinamenti giuridici
hanno vietato tali discipline (pugilato in alcuni stati degli
U.S.A.); nel momento in cui l'ordinamento li consente però,
non sembra che occorra la creazione di una nuova scriminante
per togliere rilevanza penalistica agli eventi realizzati
che potrebbero averne; si può affermare infatti che
essi siano coperti o da un consenso eccezionalmente ammesso
dell'avente diritto, o dall'esercizio del diritto in questo
caso sempre subordinato alla libera accettazione del combattimento
da parte dei contendenti. Ovviamente, esistendo delle regole
anche in questi sport che tendono a scongiurare le più
gravi lesioni (divieto di colpi bassi nel pugilato), se l'evento
dannoso è conseguenza di infrazioni a queste sarà
imputabile all'autore a titolo di colpa o di dolo ove si riscontri
la volontà di provocare la lesione. Particolarmente
importante soprattutto ove la pratica di tali sport sia dilettantistica
è la posizione di garanzia che assume l'istruttore
il quale deve vigilare soprattutto nei combattimenti affinchè
essi si svolgano nel modo meno pericoloso possibile.
Parere
motivato sul caso - Il combattimento descritto nella traccia
sembra essere stato effettuato in violazione delle norme cautelari
vigenti in relazione a questa attività per almeno due
motivi: sproporzione tra il valore dei contendenti, mancanza
della protezione da gara. In relazione a quest'ultimo punto
si può però notare che non a caso si parla di
"protezione da gara", proprio perché in essa,
finalizzata alla vittoria ufficiale, si corrono i maggiori
pericoli; è allora ipotizzabile che nei combattimenti
da allenamento, per la minor cruenza e l'attenzione all'aspetto
tecnico più che a quello agonistico, non ve ne sia
bisogno. Rimane l'aspetto relativo alla sproporzione tecnica
tra i contendenti: bisogna chiedersi se consista in una violazione
di regola cautelare. A tal proposito si può sostenere
come spesso si usi in allenamento proporre tali contese che
permettono al neofita di trarre esperienze che lo migliorano;
è ipotizzabile che in questo caso il combattente cintura
nera dovrà essere giudicato in relazione a regole cautelari
di perizia, proprio in virtù della sua maggior tecnica.
Proprio per questo se si riesce a dimostrare che nel combattimento
questa perizia è stata usata, è ipotizzabile
addirittura la piena liceità del comportamento di Tizio;
ove ciò non fosse possibile, la linea difensiva dovrà
essere indirizzata verso un'imputazione a titolo di colpa
delle lesioni.
Avv.
Luca Sansone
|
 |