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Traccia di Diritto Civile dell'esame
per abilitazione
alla professione forense del dicembre 2001
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Tizio,
celibe, proprietario di un appartamento, convive in esso more
uxorio con la vedova Caia. Tra i due viene sottoscritta una
scrittura privata, con la quale l'uomo concede in comodato
gratuito l'appartamento alla donna, fino a quando questa non
porrà eventualmente di propria iniziativa termine alla
convivenza.
Qualche tempo dopo, Tizio, invaghitosi di un'altra donna,
va ad abitare con questa, chiedendo subito dopo alla convivente
abbandonata la restituzione dell'appartamento. Tizio sostiene
a tal fine che il contratto di comodato, afferendo ad una
convivenza fuori dal matrimonio, era contrario all'ordine
pubblico e quindi nullo. Sostiene inoltre che il negozio era
da ritenersi sciolto con la cessazione della precedente convivenza
in quanto funzionale al mantenimento di un rapporto familiare
di fatto. Caia, intendendo opporsi alla richiesta di rilascio
dell'appartamento, si rivolge ad un legale per un parere.
Il candidato, assunta la veste del legale, rediga motivato
parere, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie
in esame.
Premessa
- La tematica relativa alla famiglia di fatto non può
prescindere da un'analisi di tipo storico riguardo sia ai
diversi tessuti normativi che si sono succeduti sul diritto
di famiglia, sia alla diversa rilevanza sociale di certi fenomeni.
Si può osservare come, prima dell'entrata in vigore
del matrimonio concordatario, in virtù dei condizionamenti
ideologici e religiosi, molte coppie rifiutassero di contrarre
matrimonio civile ed optassero a favore di quello religioso,
risultando per la nostra legge conviventi "more uxorio".
Così come si può notare che la scelta in senso
dichiaratamente confessionale del legislatore del 1942 in
favore di un matrimonio indissolubile possa essere stata una
ragione decisiva della scelta di non sposarsi da parte di
coppie che non volessero legarsi con vincoli giuridicamente
indissolubili. Inoltre non è da sottovalutare il fatto
che la riprovazione sul piano sociale di una convivenza in
assenza di matrimonio provocasse non solo l'indifferenza per
il diritto del fenomeno ma, addirittura, quando ciò
fosse possibile, atteggiamenti repressivi da parte dell'ordinamento,
anche sotto forma di interpretazioni giurisprudenziali di
un certo segno.
Tali condizionamenti sono oggi scomparsi: il legislatore nel
1970 ha introdotto l'istituto dello scioglimento del matrimonio
(meglio conosciuto come divorzio), la famiglia, da comunità
retta da una sorta di monarchia del marito, si è evoluta
in una sorta di democratica diarchia tra l'altro condizionata
dalla presenza di interessi superiori non disponibili neanche
con l'accordo dei coniugi ed anche a livello sociale è
scomparso qualsiasi senso di riprovazione per le convivenze
fuori del matrimonio. E' in questo contesto sociale e giuridico
che va impostata ogni questione relativa alla rilevanza della
così detta famiglia di fatto.
Rilevanza
della famiglia di fatto - Per famiglia di fatto si intende
quell'unione tra due persone di sesso opposto fondata su ragioni
affettive che da vita ad una convivenza e ad un'unità
di intenti per tutto simile a quella fondata sul matrimonio,
ma in assenza della celebrazione dello stesso. Tale fenomeno
si è andato numericamente dilatando nell'ultimo trentennio
tanto da destare l'attenzione del mondo del diritto in relazione
alla sua eventuale rilevanza giuridica. Molti esponenti della
dottrina hanno cercato referenti normativi anche di carattere
costituzionale per fondarne la rilevanza: in particolare si
è utilizzato l'art. 18 della Costituzione sul diritto
di associazione quale momento che agevola l'espressione delle
personalità dei singoli. Da un altro versante sempre
la stessa dottrina ha, "de iure condendo", sollecitato
un intervento del legislatore che lo che prendesse in considerazione
e lo regolasse. Nel frattempo, si è cercato di dare
tutela ad alcune situazioni afferenti soprattutto alla cessazione
del rapporto riguardo a quello che si potrebbe denominare
"il coniuge debole di fatto ", nonché all'applicazione
delle norme relative alla famiglia fondata sul matrimonio
anche a quella di fatto. Le questioni principali sono relative
all'eventuale diritto ad un rimborso per il coniuge in caso
di cessazione del rapporto come corrispettivo delle prestazioni
effettuate in corso di convivenza a favore del compagno (servizi
domestici), del diritto al risarcimento danno in caso di uccisione
del compagno, addirittura di diritti successori. La giurisprudenza,
sia la Cassazione che la Corte Costituzionale, quando sono
state chiamate a pronunciarsi, pur esprimendo il riconoscimento
giuridico del fenomeno, hanno sostanzialmente negato l'ammissibilità
dell'applicazione alla famiglia di fatto di istituti relativi
alla famiglia di diritto. Ciò sulla base di un ragionamento
che si collega a quanto detto inizialmente: oggi sia sul piano
del diritto che su quello sociale, non vi sono più
costrizioni di alcun tipo tali da rendere una scelta, in un
senso o nell'altro, obbligata. Inoltre c'è da tener
presente come il rapporto di coppia afferisca al piano puramente
affettivo e mal si concili ad una disciplina giuridica. Per
coloro i quali sentano questa esigenza, l'ordinamento offre
la possibilità di dare giuridica rilevanza al rapporto
scegliendo di contrarre matrimonio. Evidentemente chi non
ha compiuto tale scelta, implicitamente ha espresso la volontà
di lasciare questo rapporto fuori dalla regola giuridica;
per tanto si può paradossalmente affermare che se si
desse rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, si tradirebbe
una scelta fatta dai protagonisti del rapporto. Il discorso
cambia in relazioni alle unioni omosessuali nelle quali l'alternativa,
fin quando non si deciderà di dare "cittadinanza
giuridica" al matrimonio anche per questa tipologia di
coppia, non esiste.
Questioni
particolari - Sulla falsariga di quanto detto, è inaccettabile
sia il ricorso all'analogia con la famiglia fondata sul matrimonio,
sia l'applicazione di istituti di diritto comune per pervenire
agli stessi effetti. Serva come esempio la tematica sopra
illustrata relativa al diritto del coniuge di fatto che abbia
contribuito all'incremento della ricchezza dell'altro ad ottenere
alla fine del rapporto una sorta di compenso: si è
cercato di giungere a questo risultato mediante l'applicazione
dell'istituto dell'ingiustificato arricchimento. A prescindere
dalla dubbia ricorrenza dei presupposti che afferiscono a
questo istituto (ad esempio si ritiene che esso operi rispetto
a fattispecie "meramente casuali", cosa che non
si potrebbe rilevare nel nostro caso), una tale applicazione
finirebbe per applicare in sostanza la disciplina della comunione
legale alla famiglia di fatto, facendo venir meno ogni differenza
tra le due situazioni. Né sarebbe immaginabile un intervento
del legislatore per regolare il fenomeno a meno di non voler
creare una famiglia "di serie b"! Bisognerà
allora limitarsi ad espungere quei casi nei quali la rilevanza
sociale e giuridica del fenomeno richieda una qualsivoglia
tutela al singolo componente o alla coppia: è il caso
della ammissibiltà del risarcimento del danno morale
al coniuge di fatto per uccisione del suo compagno o dell'equiparazione
della coppia di fatto a quella coniugata ai fini dell'iscrizione
nelle liste per ottenere alloggi popolari, o quello relativo
alla ricomprensione del coniuge di fatto tra i conviventi
che succedono nel rapporto di locazione (questione in tal
senso risolta con una sentenza interpretativa di rigetto dalla
Consulta). Quel che sembra possibile e suffragato anche da
qualche sentenza della Cassazione è che, fuori di questi
casi, se la coppia, senza per questo giungere al matrimonio,
vuole stabilire alcune regole con rilevanza giuridica, può
farlo mediante la stipula di contratti atipici che hanno come
funzione appunto di disciplinare la convivenza (e anche la
eventuale fine della stessa). Nulla osta all'ammissibilità
di tali figure, certamente con causa lecita e meritevole di
tutela.
Parere
motivato sul caso - Se si inquadrasse il contratto stipulato
dai conviventi del caso proposto dalla traccia come comodato,
per Caia non vi sarebbe alcuna possibilità per ottenere
la prosecuzione del contratto. Infatti il comodato è
un contratto gratuito che richiede un termine di durata in
assenza del quale è "precario", ossia risolubile
ad nutum dal comodante. Si ritiene che tale disciplina sia
inderogabile proprio in ragione e quale "contrappeso"della
gratuità che, diversamente, potendosi strutturare il
diritto del comodatario come "vita natural durante"
graverebbe troppo incisivamente sul diritto del proprietario.
Per tanto quella clausola che prevede la risoluzione del comodato
solo in caso di fine del rapporto affettivo per volontà
della beneficiaria, avendo un senso solo immaginando il rapporto
come irresolubile, dovrebbe considerarsi nulla e come non
apposta. Se invece si qualifica il contratto tenendo presente
l'intero suo contenuto, compresa la condizione risolutiva
(così come si evince dalle massime della Suprema Corte
relative ai criteri legali per la qualificazione di un contratto),
si evince che esso è un contratto atipico che regola
un rapporto di convivenza, lecito e meritevole di tutela,
che, pur contenendo al suo interno lo schema del comodato,
se ne distacca funzionalmente. Se si esce dalla figura del
comodato, nulla impedisce che esso deroghi alle norme sopra
indicate relative alla sua durata; anzi, afferente alla funzione,
è perfettamente logica la sua durata a tempo indeterminato,
per tutta la vita della beneficiaria, con l'unica condizione
risolutiva, anch'essa del tutto coerente con la funzione,
legata ad ad una fine del rapporto affettivo per scelta della
beneficiaria. Sulla base di tale qualificazione la domanda
di Tizio dovrebbe essere rigettata. Su un caso analogo si
è in tal senso pronunciata la Suprema Corte (8 giugno
1993 n. 6381).
Avv.
Luca Sansone
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