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Considerazioni sul nesso di causalità
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generalità - in relazione alla loro struttura
i reati vengono classificati in due categorie, di mera condotta
e con evento naturalistico. Nella seconda la tipicità
è descritta da un evento, in genere dannoso (ma non
sempre, come ad esempio nel reato di incendio ove l'evento
è indubbiamente di pericolo rispetto al bene dell'incolumità
pubblica) che rappresenta il fulcro della figura e rispetto
al quale la condotta è tratta mediante un processo
deduttivo in relazione alla sua portata eziologia rispetto
ad esso; ciò in quanto non è umanamente possibile
preselezionare tutte le condotte potenzialmente eziologiche
di un evento. Per tanto, riguardo a tali figure, la tipicità
della fattispecie è ricavabile con un combinato disposto
tra la norma di parte speciale e quella di parte generale
che disciplina una volta e per tutte le regole rispetto
alle quali il giudice è chiamato a riscontrare la
presenza del rapporto di causalità . Per questo può
affermarsi che le norme sul nesso di causalità rappresentano
delle clausole generali che si sposano con tutte le figure
di reato caratterizzate dalla esisitenza di un evento naturalistico.
Il problema della causalità penale è quindi
attinente al principio di materialità e rappresenta
il momento oggettivo del reato sia come visualizzazione
della sua esistenza (nel senso che se si stabilisse che
un evento non è causato da un'azione umana non si
sarebbe in presenza di una fattispecie penalmente rilevante),
che in relazione al riscontro del profilo dell'offensività.
Il nostro ordinamento penale pone quali referenti normativi
di tale clausola generale gli articoli 40 e 41 del codice.
Nel primo si impone al giudice, quale momento della tipicità
della fattispecie, di accertare la causalità tra
condotta ed evento, precisando al secondo comma l'equivalenza
giuridica tra il cagionarlo e il non impedirlo, dotando
in tal modo di cittadinanza giuridica la figura del reato
omissivo improprio, nel secondo vengono posti i limiti in
negativo di tale rapporto in presenza di cause ulteriori
(umane o naturali) che abbiano contribuito , insieme alla
condotta incriminanda, alla sua produzione. Da una lettura
non coesa dei due articoli potrebbe sembrare che il legislatore
sia incorso nell'omissione di disciplinare in base a quali
regole il giudice debba compiere la sua valutazione sulla
esistenza del nesso causale, limitandosi a richiedergli
di rilevarne l'esistenza. Se così fosse, si potrebbe
arguire l' incostituzionalità dell'intera disciplina
sulla causalità per mancanza di tassatività.
Ma le cose non stanno in questi termini per due ordini di
ragioni: la prima consiste nella considerazione che la causalità
afferendo al campo scientifico- naturalistico, può
essere tranquillamente recepito dalla legge senza bisogno
di alcuna sua frapposizione (come accade, del resto, per
tutti gli elementi naturalistici del reato ex: il concetto
di morte nelle figure di omicidio), la seconda scaturisce
da una lettura congiunta degli articoli 40 e 41 che pone
il dettato normativo del secondo degli articoli quale limite
giuridico all'applicazione dei criteri scientifici sulla
causalità. Per tanto, a volere interpretare il dato
normativo, si può affermare che la causalità
penalmente rilevante è quella sussumibile sotto leggi
scientifiche , con i limiti previsti all'art. 41 (concause).
Avremo modo di precisare che la teoria scientifica è
quella condizionalistica ed in cosa essa consista, ma è
fondamentale per una visualizzazione organica della materia
da trattare porre in evidenza che il problema della causalità
investe i reati dolosi rispetto ai quali è credibile
che il soggetto, volendo l'evento, operi un controllo personale
sul fatto anche dopo aver messo in pratica la condotta e,
quindi, è probabile che riesca ad annullare altri
fattori che potrebbero, combinandosi con la sua condotta,
dar vita ad un evento diverso rispetto alla sua programmazione,
ma anche quelli colposi nei quali, non volendosi alcun evento,
è possibile che la condotta negligente si sposi con
altri fattori causali e solo insieme ad essi lo produca
, e quelli imputati sul solo nesso di causalità tra
condotta ed evento nei quali il discorso fatto per i reati
colposi può a maggior ragione essere ribadito. Sembra
evidente ictu oculi, che proprio per le ultime due categorie
di reati, l'applicazione pedissequa del metodo scientifico
comporterebbe conseguenze iperincriminatrici, anche in relazione
alle istanze preventive e rieducative dell'eventuale pena
da irrogare. La dogmatica del nesso di causalità
gioca quindi le sue sorti in strettissima correlazione con
la possibile rilevanza interrutiva delle concause in relazione
alla condotta ed in tale modalità dinamica vanno
esaminate tutte le posizioni dottrinali e giurisprudenziali
esistenti in materia.
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la teoria condizionalistica - partendo da una definizione
empirica e scientifica di causa in senso fisico-naturalistico,
secondo cui è causa il complesso di tutte le condizioni
necessarie perché si verifichi un evento e tenendo
conto che quasi sempre un accadimento risulta l'effetto
di molteplicità di condizioni, la dottrina tedesca
ha sviluppato la tesi della equivalenza causale secondo
la quale ai fini dell'imputazione oggettiva del fatto è
sufficiente accertare che la condotta umana sia stata una
delle cause che ha dato vita all'evento, essendo del tutto
irrilevante che essa non sia l'unica. L'accertamento di
tale situazione muta a seconda delle tipologie di reati
e delle situazioni concrete e quando ciò è
possibile va rilevata in positivo e non a contrario con
il metodo dell'eliminazione mentale: se viene provato in
qualsiasi modo che Tizio ha sparato un colpo di rivoltella
a Caio colpendolo al cuore, l'eziologia di tale condotta
rispetto alla morte della vittima è in re ipsa dimostrata
direttamente in quanto coperta da norme universalistiche
che accertano le conseguenze letali di un colpo sferrato
in tal modo ; diversamente nei reati colposi a colpa specifica
solo con il metodo dell'eliminazione mentale (molto simile
a quello usato per rilevare la causalità nei reati
omissivi impropri), si riesce a formulare un giudizio di
congruenza sulla forte possibilità che quella condotta
imprudente abbia causato l'evento dannoso, come nel caso
di un automobilista che eccedendo la velocità consentita
dal codice della strada, investa un pedone e dall'urto questo
rimanga ucciso: qui il giudice dovrà verificare il
nesso di causalità tra l'eccesso di velocità
e la morte e ciò è possibile solo immaginando,
con tutte le circostanze concrete del caso, cosa sarebbe
avvenuto ove l'automobilista non avesse superato la velocità
consentita, ossia eliminando mentalmente l'azione delittuosa
( l'eccesso di velocità e non la circolazione stradale
che è consentita). Proprio in relazione ai reati
colposi e riguardo al grado di verosimiglianza richiesto
per imputare casualmente l'evento, si sono registrate dispute
dottrinali e giurisprudenziali anche all'interno della Corte
di Cassazione. Sul punto è intervenuta una sentenza
a Sezioni Unite della Suprema Corte (11/9/2002 n. 30328)
nella quale, dopo aver ribadito la distinzione tra l'accertamento
della causalità nel reato commissivo colposo da quello
relativo al reato omissivo improprio, prende posizione sul
problema affermando che l'eziologia della condotta rispetto
all'evento può affermarsi provata solo se con il
metodo dell'eliminazione mentale si giunge ad un grado di
alta possibilità che senza quell'azione (rectius
senza quell'omissione di diligenza) l'evento non si sarebbe
verificato. Altro problema sorge allorché è
sconosciuta anche in astratto la legge di copertura di un
processo causale, come nel caso di frequenti malattie in
un luogo in prossimità del quale vi sono immissioni
di una industria le cui conseguenze sono sconosciute dalla
scienza ma che i fatti sembrano almeno indiziariamente dimostrare
nocive alla salute. In questo caso, a differenza del precedente,
sembra mancare addirittura la legge scientifica di copertura
in relazione alla quale riconoscere la natura di condizione
al fatto incriminando. A tal proposito la dottrina e la
giurisprudenza hanno negli anni maturato un'evoluzione riguardo
alla norma scientifica di copertura ritenendo che essa oltre
che in una legge universalmente riconosciuta (come nel caso
di colpo di pistola sparato al cuore) possa consistere in
una statistica allorché non avendo ancora portato
alla luce l'eziologia tra un fatto e la sua conseguenza
ma, partendo dal dato statistico della forte ricorrenza
dell'accadimento di un evento rispetto ad una certa condotta,
si evince per deduzione l'esistenza tra essi del rapporto
causale. Ovviamente, visto il minus della legge statistica
rispetto a quella universalistica, il grado di risultanze
statistiche deve essere molto alto.
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obiezioni alla teoria condizionalistica - alcuni hanno
sostenuto che spingendo alle massime conseguenze logiche
la teoria dell'equivalenza causale, essendo ogni causa a
sua volta causata da un'altra si correrebbe il rischio di
un regresso all'infinito. Tale aberrazione sembra in realtà
scongiurata dal fatto che è possibile isolare delle
serie causali finite senza che sia necessario chiedersi
la scaturigine di esse: ad esempio l'azione dell'omicida
è autonoma dalla causa della sua nascita per cui
non si potrebbe mai sostenere che il concepimento di esso
da parte dei suoi genitori sia condizione senza della quale
l' omicidio non si sarebbe verificato; inoltre soccorre
il fatto che il reato è composto oltre che dall'elemento
oggettivo anche da quello soggettivo, per cui, sempre rifacendosi
all'esempio di cui sopra, il concepimento non sarebbe sorretto
dal dolo di togliere la vita a taluno né potrebbe
essere considerato alla stregua della prevedibilità
in relazione all'evento provocato dalla condotta del proprio
figlio. Altra obiezione è quella che riguarda la
causalità alternativa lecita e quella addizionale.
Le due ipotesi sono simili tra loro: nella prima si fa il
caso di chi abbia provocato un evento che comunque, con
una causalità diversa, si sarebbe ugualmente verificato,
la seconda specifica la causalità alternativa in
un'altrui azione delittuosa volta al raggiungimento dello
stesso evento, ovviamente senza concorso nel reato ma all'insaputa
dell'altrui proposito criminoso; con la teoria dell'equivalenza
causale, si dice, non rileva che l'evento si sarebbe comunque
prodotto anche senza l'azione criminosa del reo. Tale argomentazione,
che probabilmente si poggia sulla erronea convinzione che
l'eziologia della causa vada sempre provata con il metodo
dell'eliminazione mentale, è facilmente controbattibile
considerando che l'accertamento della causalità và
compiuto in concreto e quindi ciò che conta è
provare quale sia stata la causa dell'evento e non se l'evento
si sarebbe verificato in altro modo. Per tanto se qualcuno
stacca il respiratore ad un soggetto in coma che sarebbe
comunque morto da lì a pochi minuti, ciò non
toglie che la sua azione sia stata la causa della morte,
così come se taluno uccida un suo nemico che sarebbe
stato ammazzato di lì a poco dalla moglie che lo
aveva colto in flagrante adulterio, a lui solo viene attribuita
la morte della vittima; ciò a meno che le due condotte
omicide non siano contestuali, nel qual caso, alla stregua
dei principi sopra esposti, occorrerà stabilire quale
di esse abbia provocato l'evento con la possibilità
che entrambe possano essere riconosciute come cause dello
stesso. Il vero problema della teorie condizionalistica
, che non ne inficia la bontà dogmatica, sta nel
fatto che in diritto penale esistono numerosi casi nei quali
l'incriminazione si basa esclusivamente sull'elemento oggettivo
prescindendo dall'esistenza di quello soggettivo e che spesso
in essi l'evento è una risultante di più cause
che concorrono, in modo decisivo, con la condotta criminosa.
In questi casi, che a dispetto delle interpretazioni correttive
risultano presenti nel nostro ordinamento penale, la teoria
dell'equivalenza causale porta a conseguenze incriminatici
che sembrano inopportune, come si è accennato inizialmente,
anche in relazione alla concezione costituzionale della
pena. Per questa ragione sono nate una serie di teorie che
si pongono l'obiettivo di limitarne l'asprezza dell'imputazione
oggettiva . E' opportuno anticipare che queste impostazioni
in fondo non sono molto diverse tra loro e sono tutte censurabili
da un punto di vista logico-dogmatico in quanto traspongono
un giudizio di prevedibilità tipico dell'elemento
soggettivo colposo sul piano della causalità, operazione
che inficia la purezza dell'elemento oggettivo rispetto
a quello soggettivo
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causalità adeguata, secondo questa teoria la
causalità va rilevata solo allorché la condizione
dell'evento sia in un giudizio di verosimiglianza secondo
l'id plerumque accidit idonea alla sua produzione; in tal
modo non sono considerate penalmente cause dell'evento tutte
quelle condizioni di esso che non era prevedibile potessero
produrlo.
- causalità
umana, questa tesi ritiene che solo i risultati non
eccezionali rispetto alla condotta non debbano essere considerati
giuridicamente frutto di essa; questa tesi è nata
per aggiustare in minus le esclusioni di quella precedente
che era stata tacciata di essere inficiata dal difetto opposto
rispetto alla teoria scientifica ovvero di essere ipo incriminatrice;
limitando l'esclusione del nesso di causalità solo
agli eventi eccezionali, si riteneva di superare le obiezioni
cui era stata sottoposta la tesi precedentemente enunciata.
In vero, riflettendo sul significato del temine eccezionale,
che significa imprevedibile, la presunta differenza tra
le due teorie sembra venir meno in quanto a sua volta la
categoria dell'imprevedibilità coincide con quella
dell'inadeguatezza secondo l'id plerumque accidit
- teoria
della miglior scienza ed esperienza, si basa su una
ideale linea di demarcazione tra processi causali coperti
da leggi universali, anche se conosciute da pochi uomini
(ideale soggetto di miglior esperienza) e non che segnerebbe
il confine tra causa e caso: solo i processi sussumibili
sotto leggi di copertura consentirebbero la rilevazione
del nesso di causalità; ma in fondo sostenere che
i decorsi causali non coperti da leggi universali ineriscono
al caso corrisponde al dire che essi sono risultati eccezionali
rispetto alla condotta e allora questa teoria non si discosta
da quella precedente
- teorie
dell'aumento del rischio e dello scopo della norma violata,
la prima richiede che la causalità sia rilevata oltre
che in base alla teoria condizionalistica, riguardo ad un
giudizio in concreto ex ante sulla verosimiglianza del fatto
che essa avrebbe potuto generare quell'evento; anche in
questo caso è facile constatare che si rientra in
un concetto probabilistico simile a quelli sopra esaminati
per cui è dubbia l'originalità di questa tesi
rispetto alle altre; per quanto riguarda la seconda teoria,
essa si basa su un esame dell'ambito cautelare della norma
violata dalla cui violazione scaturisce l'evento in senso
condizionalistico; sembra ovvio che il suo campo di applicazione
sia limitato a quei reati nei quali il reo non ha voluto
l'evento e quindi ai reati colposi e ad imputazione meramente
oggettiva. Ora, siccome nella responsabilità oggettiva
la precedente condotta penalmente rilevante non è
vietata a scopo cautelare affinchè non si verifichi
l'ulteriore evento, in quanto, se così fosse, non
sarebbe rinvenibile alcuna distinzione tra essa e la responsabilità
colposa, bisognerebbe giungere alla inaccettabile conclusione
che nei casi di imputazione del reato a titolo meramente
oggettivo, non essendo lo scopo della norma violata di evitare
l'evento, non si potrebbe mai rilevare il rapporto di causalità
tra condotta ed evento. Per quanto riguarda i reati colposi,
questa tesi è addirittura pericolosa se utilizzata
rispetto ai reati a colpa specifica perché potrebbe
significare che il giudice, nel rinvenire il nesso di causalità
dovrebbe limitarsi a chiedersi se era prevedibile che da
quella azione poteva scaturire quell'evento quasi eludendo
la prova del nesso di causalità, anzicchè
giungere al convincimento che quasi certamente l'evento
sia stato in concreto causato dalla violazione della norma
cautelare.
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l'articolo 41 come referente delle regole sulla causalità
- la disciplina sulle concause dovrebbe sciogliere il nodo
gordiano relativo alla scelta legislativa sul modo di regolare
la causalità rilevante in diritto penale, rivelando
all'interprete se in materia occorra riferirsi esclusivamente
alla teoria condizionalistica o se essa vada temperata nella
asprezza della sua purezza da frapposizioni normative. Purtroppo
l'art. 41 del c.p. accentua soltanto le difficoltà
ermeneutiche sul punto in quanto detta due discipline al
primo e al secondo comma che si contraddicono tra loro.
Infatti leggendo il primo comma, che statuisce l'assoluta
irrilevanza interruttiva di qualunque concausa, preesistente,
concomitante e sopravvenuta all'azione, sembra che la scelta
sia chiaramente informata alla assoluta rilevanza dell'imputazione
causale secondo il metodo scientifico dell'equivalenza delle
condizioni, mentre soffermandosi sul secondo, che si riferisce
stranamente solo alle concause sopravvenute, è dato
arguire che il legislatore abbia accettato per esse il temperamento
delle tesi adeguatici del metodo, per così dire,
scientifico; né a tal proposito potrebbe ritenersi
che nel secondo comma si sia voluto considerare serie causali
che letteralmente da sole, cioè non immettendosi
su un processo già innescato dalla condotta umana,
siano state causa dell'evento perché se così
fosse mancherebbe ab origine ogni ragione di disciplina
giuridica e il problema sarebbe risolto con l'applicazione
dell'art. 40. Non è un caso, a dimostrazione di quanto
notato, che mentre i fautori della "condicio sine qua
non" prendono il primo comma come referente per dimostrare
la bontà della loro tesi, sminuendo nel modo testè
accennato la portata del secondo comma, quelli delle tesi
adeguatici si rifanno al secondo cercando di ampliarne la
portata anche in relazione alle concause preesistenti e
a quelle concomitanti, in alcuni casi facendo ricorso all'analogia
in bonam partem, in altri al caso fortuito. Per la precisione
c'è anche qualche esponente della dottrina il quale
afferma che mentre per le concause preesistenti e concomitanti
occorre applicare la teoria condizionalistica, per quelle
sopravvenute opera la causalità adeguata. In realtà
a leggere l'articolo in commento, ogni opinione è
sostenibile o, forse più precisamente, nessuna riesce
a stare in piedi da un punto di vista logico. Allora la
questione viene in qualche modo risolta da un punto di vista
pratico dalle enunciazioni della giurisprudenza che in tale
campo esercita una funzione quasi di supplenza normativa,
cosa non rara nel diritto penale che, ad onta del principio
di tassatività, spesso si dimostra una branca del
diritto che non si presta alla precisione. In realtà
se si vuol davvero comprendere intimamente il modo di operare
della giurisprudenza, occorre leggerene con attenzione le
massime ed andare anche al di là delle affermazioni
in esse contenute: ufficialmente, anche nella citata sentenza
a S.U. sembra riaffermarsi la piena fedeltà alla
teoria dell'equivalenza causale con la precisazione che
leggi di copertura sono quelle universalistiche e quelle
statistiche se dotate di alta percentuale probabilistica;
in effetti da anni la giurisprudenza di merito ed anche
quella di legittimità agiscono in modo diverso usando
una terminologia che in apparenza conferma quanto affermato;
in molte decisioni si suole distinguere tra causa ed occasione
in relazione al ruolo della condotta umana; è causa
quella che produce l'evento e tale rimane anche se subisce
l'interferenza di una concausa (serie causali apparentemente
autonome); è occasione ed in quanto tale non idonea
ad imputare l'evento casualmente alla condotta, quella che
ha rappresentato un mero antecedente ad una serie causale,
detta in alcune pronunce indipendente. La dottrina ha esemplificato
le due situazioni riscontrando la prima nel caso di incidente
stradale dovuto a negligenza di un'automobilista in cui
il sinistro sia stato causato dalla convergente e successiva
negligenza di altro automobilista, la seconda in quello
di investimento che abbia bloccato a terra la vittima poi
colpita da un improvviso fulmine. In effetti da un punto
di vista logico la distinzione tra causa ed occasione non
sta in piedi in quanto in entrambi i casi la condotta umana
è stata condizione necessaria al prodursi dell'evento.
Si può affermare che dietro questa accezione si mascheri
un ricorso alle teorie adeguatici in virtù delle
esigenze di cui sopra si è detto.
- il
caso fortutito - spesso in dottrina e in qualche decisione
giurisprudenziale, si fa ricorso all'articolo 45 per escludere
il rapporto di causalità; taluno afferma che il fortuito
dovrebbe essere annoverato, insieme a tutte le fattispecie
che vanno dall'art. 45 al 49 tra le cause di esclusione
della tipicità; tra gli elementi della tipicità,
come detto, si inquadra indubbiamente il rapporto di causalità
per i reati con evento naturalistico che troverebbe nel
fortuito il suo limite. In verità, quando si precisa
in cosa esso consista, si afferma che ricorre quando debba
considerarsi eccezionale, anomalo, imprevedibile la causazione
di un evento da parte di una condotta; a ben vedere, quindi,
il presupposto è che l'azione sia un antecedente
eziologico dell'evento e per tanto, considerata l'accezione
testè riportata, sembra che l'imprevedibilità
riguardi più il versante della rimproverabilità
ossia l'imputazione a titolo di colpa che quello oggettivo
della causalità. Infine è da rimarcare come
a volte si faccia ricorso alla causalità per impedire
l'imputazione del fatto quando essa potrebbe essere risolta
in base ad altri referenti. Ci si riferisce al caso di malore
improvviso ed imprevedibile di un'automobilista che perdendo
il controllo dell'auto rechi ad altri danni: tale fattispecie
è più correttamente sussumibile in relazione
alla mancanza di suitas in quanto la improvvisa e imprevedibile
incapacità fa perdere al fatto il ruolo di azione
in quanto manca ogni controllo psichico dell'agente sul
movimento corporeo, anche indiretto o potenziale
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